mercoledì 28 aprile 2010

consenso non informato...

Secondo il Comitato di Bioetica, creato nel 1992 come organo consultivo della Presidenza del Consiglio dei Ministri, “si ritiene tramontata la stagione del ‘paternalismo medico’ in cui il sanitario si sentiva, in virtù del mandato da esplicare nell’esercizio della professione, legittimato ad ignorare le scelte e le inclinazioni del paziente ed a trasgredirle quando fossero in contrasto con l’indicazione clinica in senso stretto” 
E' così?
E' davvero così?
Io ho firmato un consenso informato per un taglio cesareo urgente mentre correvo in barella...Ho avuto scelta? No.
Il consenso informato si basa su due articoli della nostra Costituzione, il 13 ed il 32. L’art. 13 stabilisce l’inviolabilità della libertà personale ed il 32 tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo. Quest’ultimo, inoltre, garantisce che nessuno possa essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge, ma la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. La legge del 23 dicembre 1978 n. 833 “Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale”, all’art. 33 prevede che “Gli accertamenti ed i trattamenti sanitari sono di norma volontari.”

Interessante.
Ma continuiamo...
Diritto a una corretta informazione
Il paziente ha diritto ad una corretta informazione su  accertamenti diagnostici invasivi, interventi chirurgici o altre terapie specialistiche, nonché a decidere in autonomia se sottoporvisi o meno. Tali diritti sono stati ribaditi in varie sentenze della Cassazione. Tra le più significative, la sentenza della Cassazione pen. Sez.IV 11-07-2001, n. 1572: “…il consenso afferisce alla libertà morale del soggetto ed alla sua autodeterminazione, nonché alla sua libertà fisica intesa come diritto al rispetto delle proprie integrità corporee, le quali sono tutte profili della libertà personale proclamata inviolabile dall'art. 13 Cost.”. Al medico non si può, di conseguenza, attribuire “…un generale ‘diritto di curare’, a fronte del quale non avrebbe alcun rilievo la volontà dell'ammalato che si troverebbe in una posizione di ‘soggezione’ su cui il medico potrebbe ‘ad libitum’ intervenire, con il solo limite della propria coscienza”. E inoltre: “…la mancanza del consenso (opportunamente "informato") del malato o la sua invalidità per altre ragioni determina l'arbitrarietà del trattamento medico chirurgico e, la sua rilevanza penale, in quanto posto in violazione della sfera personale del soggetto e del suo diritto di decidere se permettere interventi estranei sul proprio corpo.”. Nel giugno del 2007 il Tribunale di Novara ha condannato per lesioni personali il chirurgo che aveva sottoposto una paziente ad un intervento chirurgico ‘diverso o ulteriore’ rispetto a quello per cui era stato firmato il consenso informato.

Oggetto dell’informazione
L’informazione deve illustrare anche le eventuali alternative all’intervento chirurgico; i rischi; le possibili complicazioni e le terapie che queste comportano; il tipo di anestesia ed i controlli clinici a cui il paziente si dovrà sottoporre dopo l’intervento. Il rapporto esplicativo alla Convenzione di Oviedo (Consiglio D’Europa “Convenzione sui diritti dell’uomo e la biomedicina”, recepita con Legge 28 marzo 2001, n. 145) stabilisce che il linguaggio usato dal medico per informare il paziente deve essere alla portata di quest’ultimo, per metterlo in condizione di comprendere i motivi e le modalità dell’intervento ed il Comitato di Bioetica nel suo documento su Informazione e Consenso Informato, stabilisce che le informazioni valide sono quelle effettivamente comprese.
L’informazione non deve limitarsi all’intervento del medico o del chirurgo, ma anche alla struttura in cui verrà condotto perché il paziente deve essere messo in condizione di sceglierne eventualmente un’altra.

E quando sei in barella che corri o in sala operatoria mezzo addormentato che scegli?

Consenso scritto
In Italia è previsto un consenso scritto per donazione di sangue e organi; trapianto di organi, sperimentazione clinica di farmaci. Al di fuori di questi casi c’è libertà nella forma di manifestazione del consenso, che può essere implicito o esplicito e può sempre essere revocato, ovviamente se l’arresto della terapia non è di pregiudizio al paziente.
In caso di mancata richiesta il medico è sempre responsabile, anche se l’intervento chirurgico ha esiti positivi,  ma “l'onere della prova del mancato assolvimento del dovere di informazione da parte del medico  incombe sul paziente, che agisca in giudizio per ottenere l'affermazione di responsabilità del chirurgo” (Tribunale di Napoli 12-10-2001).
Il consenso è sempre relativo ad un determinato intervento e non utilizzabile per disposizioni di carattere generale e spesso viene espresso con la compilazione di un modulo. Il paziente può integrarlo con l’aggiunta di una clausola, per esempio per richiedere - nel caso si venga a trovare in condizione irreversibile, senza poter esprimere la propria volontà - di non venire sottoposto ad accanimento terapeutico, compresa l’alimentazione e l’idratazione forzata.
Una persona diversa dal paziente può dare o non dare il consenso solo se è stata chiaramente delegata dal paziente. Nel caso di minori va sempre tenuta presente la volontà del paziente e se si considera che – tranne in casi eccezionali di particolare maturità - un minore di 14 anni non è in grado di comprendere sino in fondo i problemi relativi ad un intervento, da questa età in poi le decisioni del paziente diventano preponderanti.
Oltre al caso dei minori, l’obbligo del consenso informato è escluso per i pazienti con malattie mentali e per le terapie di pronto soccorso. Nel primo caso si deve, comunque, tentare di ottenere un consenso prima di arrivare ad un intervento coercitivo. Nell’emergenza il medico può intervenire con la terapia che ritiene adeguata, senza neppure l’autorizzazione di eventuali parenti.
L’informazione al paziente e la sua scelta autonoma e consapevole sono regolati anche dal Codice Deontologico dei Medici Italiani (Capo IV – Informazione e consenso – art. da 30 a 35).


A voi le riflessioni...


www.assimedici.it/esperti/Avv.../ConsensoInformato.pdf

1 commento:

  1. mah...ho firmato un consenso informato all'uscita di una sala operatoria...era per confermare che non mi avevano accoppato....mi hanno dato un foglio da firmare dicendomi con l'estrazione dell'VIII può avere una paralisi facciale...e il dente sta ancora li e ci resta.....ho firmato un consenso sotto shock mentre mi prendevano un neonato dalle braccia dicendomi si rassegni....quanto di veramente informato e cosciente c'è in queste firme???

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